Segundo encuentro

BORIN ALBERTO

Progetto: “ACCOMPAGNAMENTO AL RAFFORZAMENTO DELL’ASSOCIAZIONISMO MIGRANTE PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI DI ORIGINE”

Percorso formativo su “Gestione economica e finanziaria” per la giornata a Milano del 20 aprile 2008

Elementi generali di carattere giuridico relative alle ASSOCIAZIONI.

- L’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA giuridicamente è regolamentata dagli articoli n°36, 37 e 38 del Codice Civile ed è caratterizzata, come quella RICONOSCIUTA, dall’elemento personale: cioè un insieme di soggetti si raggruppano e si attivano per il perseguimento di uno scopo comune, decidendo di darsi delle regole (Atto Costitutivo e Statuto) che ogni associato dovrà rispettare per non essere escluso.

- L’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, essendo sprovvista del riconoscimento giuridico, non è soggetta ad alcun controllo amministrativo, sia in fase di costituzione, sia nel corso della sua esistenza, purché agisca nel limite delle leggi relative all’ordine pubblico e al buon costume.

- Per quanto riguarda l’organizzazione e l’amministrazione l’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA è libera di agire in base agli accordi tra gli associati stabiliti dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto: per questi documenti non sono richiesti o imposti forme o contenuti particolari, purché lo scopo sia chiaro ed evidente.

- L’ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA, invece, deve essere costituita per atto pubblico (Rogito del Notaio regolamentata dall’articolo n°14 e seguenti del Codice Civile,).

- Il Fondo Associativo costituisce la “ricchezza interna” dell’ASSOCIAZIONE, è costituito dalle quote associative e dai beni acquistati e non è mai distribuibile tra gli associati, sia durante la vita dell’ASSOCIAZIONE, sia in caso di scioglimento finale.

- L’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA una volta costituita, ha una propria capacità giuridica di agire distinta ed autonoma rispetto agli associati ma ha una autonomia patrimoniale “imperfetta” che consente ai creditori di far valere in primis i propri diritti sul Fondo Associativo e, se questo non è sufficiente, illimitatamente e in solido sul patrimonio personale degli associati e di quanto hanno agito in nome e per conto della stessa ASSOCIAZIONE.

- Con il riconoscimento giuridico l’ASSOCIAZIONE passa da NON RICONOSCIUTA a RICONOSCIUTA e acquista la cosiddetta “autonomia patrimoniale perfetta” che costringe i creditori a far valere i propri diritti esclusivamente sul Fondo Associativo e non sul patrimonio personale degli associati; in questo caso l’ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA risponde solo con il Fondo Associativo a tutte le obbligazioni assunte dagli Amministratori per il raggiungimento dei fini istituzionali.

- La richiesta di riconoscimento giuridico deve essere presentata dalle ASSOCIAZIONI:

a) nel caso vogliano operare su scala nazionale alle Prefetture del capoluogo di Provincia dove hanno la propria sede legale;

b) nel caso vogliano operare su scala regionale alla Giunta della Regione dove hanno la propria sede legale.

- Con l’atto di Riconoscimento le ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE vengono iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche presso le Prefetture o le Regioni.

- Con l’Atto Costitutivo si sancisce la nascita di una ASSOCIAZIONE; con lo Statuto l’ASSOCIAZIONE si dà le proprie regole di gestione interna, relative ai rapporti tra gli associati e tra questi e i terzi, relative all’ammissione, recesso, esclusione degli associati, alle modalità di amministrazione, e così via.

- Il Codice Civile interviene solo in alcuni casi specifici supplendo alle eventuali carenze degli Statuti delle ASSOCIAZIONI: in particolare stabilisce regole precise per quanto riguarda le convocazioni e le deliberazioni delle Assemblee dei Soci (articolo n°20 e n°21), la responsabilità degli Amministratori (articolo n°22), l’annullamento e la sospensione delle deliberazioni (articolo n°23), il recesso e l’esclusione degli associati (articolo n°24), lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE (articolo n°31).

- Nelle ASSOCIAZIONI l’organo prevalente è sicuramente l’Assemblea dei Soci alla quale competono le decisioni fondamentali come l’approvazione dei Bilanci o dei Rendiconti economico-finanziari, le modifiche dello Statuto, la nomina degli Amministratori e la loro eventuale revoca, lo scioglimento finale, ecc.

Categorie particolari di Associazioni

- Una particolare categoria di ASSOCIAZIONI è costituita dalle O.N.G., Organizzazioni Non Governative, regolamentate dalle Legge n°49/1987 che stabilisce che tali Enti devono operare nel campo della cooperazione internazionale con i Paesi in Via di Sviluppo solo dopo aver ottenuto il cosiddetto “riconoscimento di idoneità” con Decreto del Ministro degli Affari Esteri, sentito il parere della commissione per le Organizzazioni Non Governative.

- Un’altra categoria particolare di ASSOCIAZIONI è rappresentata dalle O.d.V., Organizzazioni di Volontariato, regolamentate dalla Legge n°266/1991 che stabilisce che tali Enti svolgano attività caratterizzate essenzialmente dalle prestazioni libere e gratuite degli associati, per il raggiungimento di finalità di solidarietà sociale e senza fine di lucro.

- Un’ulteriore categoria particolare di ASSOCIAZIONI è costituita dalle A. di P. S., Associazioni di Promozione Sociale, regolamentate dalle Legge n°383/2000 che stabilisce che tali Enti devono operare senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività di carattere sociale verso i propri associati.

Elementi generali di carattere fiscale relative alle ASSOCIAZIONI.

- In ambito fiscale le ASSOCIAZIONI sono definite, dall’articolo n°87, lettera c) del D.P.R. n°871/1986, come Enti Non Commerciali poiché la loro principale caratteristica è quella che il loro oggetto esclusivo o principale non è lo svolgimento di una attività di natura commerciale o di impresa, così come è definita dall’articolo n°51 del D.P.R. n°871/1986, cosiddetto “T.U.I.R.”, Testo Unico Imposte sui Redditi (cioè la cessione di beni o la prestazione di servizi a fronte del pagamento di un corrispettivo).

- Per stabilire se un Ente, in questo caso l’ASSOCIAZIONE, è effettivamente Non Commerciale o meno si fa riferimento “nella forma” all’oggetto esclusivo o principale, indicato dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto, “nella sostanza” all’attività effettivamente realizzata ed essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto; inoltre si utilizza una analisi di alcuni specifici parametri quantitativi (articolo n°111-bis del T.U.I.R.):

a) la prevalenza o meno delle immobilizzazioni relative alla attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle altre attività;

b) la prevalenza o meno dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni e delle prestazioni relative alle attività istituzionali;

c) la prevalenza o meno dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali quali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;

d) la prevalenza o meno delle componenti negative inerenti l’attività commerciale rispetto alle altre spese o costi.

- Gli Enti Non Commerciali determinano il reddito complessivo nello stesso modo previsto per le persone fisiche, cioè sommando i redditi fondiari (terreni e immobili), di capitale (investimenti finanziari), di impresa (per eventuale attività commerciale) e diversi (rendite perpetue, vincite, ecc.) ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva (articolo n°108 del T.U.I.R.).

- Quindi, ai fini delle Imposte Dirette (I.R.E.S. Ex I.R.PE.G.), il reddito complessivo degli Enti Non Commerciali non è determinato attraverso il risultato del Bilancio di esercizio o del Rendiconto economico-finanziario, come avviene per le Società e gli Enti Commerciali, ma è determinato dalla sommatoria delle diverse categorie di reddito (fondiari, di capitale, di impresa e diversi).

- Da ciò deriva il fatto che qualsiasi ricavo o provento che non è riconducibile alle suddette categorie di reddito sopra indicate non è soggetto a imposizione fiscale, come avviene ad esempio per le quote associative e donazioni libere ricevute dall'Ente Non Commerciale nell'ambito della propria attività istituzionale.

- Sempre ai fini delle Imposte Dirette, il concetto di “attività non commerciale” si fonda sul presupposto della “non economicità” che si verifica sostanzialmente quando una determinata attività non prevede espressamente il pagamento di un determinato corrispettivo-prezzo

- A tal proposito, la normativa fiscale ha fissato le condizioni per considerare non economiche, quindi non commerciali, alcune delle attività abitualmente realizzate dagli Enti Non Commerciali: non si considerano commerciali le attività che hanno le seguenti caratteristiche:

a) si deve trattare di prestazioni di servizi e non di cessione di beni;

b) devono essere attività diverse da quelle di natura industriale dirette alla produzione di beni e servizi, di natura intermediaria nella circolazione dei beni, di trasporto per terra, acqua, o aria, di natura bancaria, assicurativa e ausiliarie di queste ultime (articolo n°2195 del Codice Civile);

c) devono essere attività rese in conformità ai fini istituzionali dell'Ente Non Commerciale così come è possibile determinare dall'esame della Legge, dell'Atto Costitutivo e dallo Statuto se esistenti e in forma di atto pubblico e di scrittura privata autenticata o registrata (articolo n°87, comma 4, del T.U.I.R.);

d) devono essere realizzate senza una specifica organizzazione di personale e mezzi esclusivamente impiegati per il loro svolgimento;

e) i corrispettivi incassati non devono eccedere i costi di diretta imputazione, escludendo quindi le spese generali.

- Oltre a quanto sopra indicato, per gli Enti Non Commerciali di natura associativa sono previste particolari agevolazioni fiscali (articolo n°111 del T.U.I.R., articolo n°4 del D.P.R. n°633/1972):

a) sono escluse dall'area della commercialità, quindi non pagano Imposte Dirette (I.R.E.S.) o Indirette (I.V.A.), le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti degli associati propri o di altre Associazioni che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;

b) sono agevolate, come sopra indicato, le Associazioni di natura politica, sindacale e di categoria, religiosa, assistenziale, culturale, sportivo-dilettantistica, di formazione extrascolastica della persona, di promozione sociale;

c) in particolare, non è considerata attività commerciale, anche se effettuata verso il pagamento di uno specifico corrispettivo-prezzo, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata dalle Associazioni di Promozione Sociale nell'ambito di bar ed esercizi similari, presso la sede dove vengono svolte le attività istituzionali, e rivolta esclusivamente agli associati propri o di organizzazioni collegate su scala locale o nazionale;

d) inoltre, non è considerata attività commerciale, anche se effettuata verso il pagamento di uno specifico corrispettivo-prezzo, l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuata dalle Associazioni di Promozione Sociale, da Associazioni politiche, sindacali e di categoria e da Associazioni religiose accordate con lo Stato Italiano, attività realizzata presso la sede dove vengono svolte le attività istituzionali, e rivolta esclusivamente agli associati propri o di organizzazioni collegate su scala locale o nazionale.

- Per poter usufruire delle varie agevolazioni fiscali, comunque le Associazioni devono rispettare le cosiddette “clausole antielusive”:

a) è vietata la distribuzione anche indiretta degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge;

b) in caso di scioglimento per qualunque causa è obbligatorio devolvere il patrimonio ad altra Associazione con analoghe finalità o scopi di pubblica utilità;

c) bisogna garantire una disciplina uniforme del rapporto associativo favorendo la partecipazione continuativa e non temporanea degli associati a cui deve essere sempre permesso il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli Organi Sociali (amministratori e revisori dei conti);

d) è obbligatorio redigere e approvare annualmente un Rendiconto economico-finanziario inteso come uno strumento di trasparenza e di controllo interno, per gli associati, ed esterno, per gli Enti pubblici, le imprese privati e i singoli cittadini, e che rappresenti in modo corretto la gestione economica e finanziaria dell’Associazione;

e) gli amministratori devono essere eleggibili liberamente, ci deve essere il voto singolo, deve essere garantita la sovranità dell’Assemblea dei Soci, devono essere chiaramente definiti i criteri di ammissione ed esclusione degli associati, devono essere definiti criteri e forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative delibere, dei Bilanci e dei Rendiconti;

f) è vietata la trasmissibilità e la rivalutabilità delle quote associative.

- Per quanto riguarda le Raccolte Pubbliche di Fondi, che costituisce una delle principali fonti di finanziamento degli Enti Non Commerciali, è importante ricordare l'agevolazione fiscale che prevede la non imponibilità ai fini delle Imposte Dirette sui redditi, l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA (che è una Imposta Indiretta), e l'esenzione da ogni altro tributo erariale e locale; il suddetto beneficio fiscale si verifica a patto di rispettare alcune condizioni (articolo n°2 del D. Lgs. n°460/1997, articolo n°108 del T.U.I.R., articolo n°3, comma 190 della Legge n°662/1996):

a) gli oggetti offerti come stimolo o controprestazione per la raccolta fondi (cosiddetti “gadget”) devono essere beni di modico (limitato, basso) valore;

b) le iniziative di raccolta fondi devono avere carattere occasionale come ad esempio in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze, apposite campagne di sensibilizzazione;

c) per ciascuna iniziativa di raccolta fondi è obbligatorio redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, o anno di attività, un apposito rendiconto da cui dovranno risultare in modo chiaro e trasparente le somme raccolte e le spese relative sostenute; tale documento deve essere conservato per un periodo di almeno dieci anni e comunque fino al termine degli accertamenti fiscali del periodo di imposta in cui le varie iniziative si sono svolte.

- Per quanto riguarda i contributi corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di servizi sociali e culturali, è importante considerare quanto segue:

a) si tratta sia di contributi a fondo perduto che di contributi aventi natura di corrispettivo che non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle Imposte Dirette, ma non sono esclusi dall'area della commercialità, cioè diventa necessario tenere le scritture e documenti contabili previsti per l'esercizio delle attività commerciali;

b) devono essere contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dall'Unione Europea e anche da altri Enti pubblici come le A.S.L.;

c) deve essere sottoscritta una apposita convenzione-contratto;

d) l'attività o il servizio realizzato, che può essere anche non l'attività esclusiva dell'Ente Non Commerciale, deve comunque avere una finalità sociale ed essere esercitata in conformità ai fini istituzionali indicati nell'Atto Costitutivo e nello Statuto.

- Per quanto riguarda le Erogazioni Liberali a favore delle Associazioni culturali è prevista la possibilità di detraibilità di imposta o di deducibilità dal reddito in base al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) le erogazioni liberali devono essere effettuate a favore di Associazioni con finalità culturali, di spettacolo, di studio e di ricerca, a favore dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali territoriali, di Enti e Istituzioni pubbliche, a favore di Comitati appositamente istituiti con decreto del Ministero dei Beni Culturali, a favore di Fondazioni e Associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, a favore di Enti ecclesiastici e parrocchie;

b) le erogazioni liberali devono essere effettuate per l’organizzazione di mostre ed esposizioni in Italia e all’estero di rilevante interesse scientifico e culturale, di studi, ricerche, documentazione, catalogazione e pubblicazioni culturali autorizzate dal Ministero dei Beni Culturali.

- Per quanto riguarda l'I.V.A., Imposta sul Valore Aggiunto, che è l'Imposta Indiretta più importante, regolamentata dal D.P.R. n°633/1972, è importante ricordare quanto segue:

l l'I.V.A. si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi (“presupposto oggettivo”), effettuate nel territorio dello Stato (“presupposto soggettivo”), nell'esercizio di attività di impresa o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni (“presupposto soggettivo”); nel momento in cui non sia presente anche uno soltanto dei suddetti presupposti, si parla di operazioni “fuori campo IVA” e l'imposta non viene pagata e non ci sono obblighi di nessun genere, cioè fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione;

l l'I.V.A. è a carico del “soggetto passivo” inteso come colui che compie operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni; il “soggetto passivo”, che deve assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici ( fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione) può comunque detrarre l'imposta, cioè non se ne fa carico del pagamento effettivo che ricade sui cosiddetti “consumatori finali”;

l le società commerciali e gli Enti Commerciali sono sempre considerati soggetti passivi ai fini I.V.A., mentre le persone fisiche e gli Enti Non Commerciali, come le Associazioni, diventano soggetti passivi I.V.A. solo quando svolgono una attività commerciale regolare, continuativa, con una struttura organizzata e professionale (quindi non occasionale) che, ovviamente, non deve essere comunque l'attività prevalente;

l per l'attività istituzionale gli Enti Non Commerciali, invece, sono considerati “consumatori finali”, come le persone fisiche, senza la possibilità di detrarre l'imposta;

l quando si verifica una Raccolta Pubblica di Fondi, se è fatta in modo occasionale anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, non si deve pagare l'I.V.A. perchè si tratta di una operazione esclusa dal campo di applicazione (art.2, comma 2, del D.Lgs. N°460/1997);

l le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle Associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche, di Promozione Sociale e di formazione extrascolastica, in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei propri associati, verso pagamento di un corrispettivo specifico, sono escluse dall'I.V.A. (art. 4, comma 4 e comma 6 del D.P.R. 633/1972);

l le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nell'ambito di bar e esercizi similari da parte di Associazioni di Promozione Sociale nei confronti dei propri associati e di organizzazioni collegate, verso pagamento di un corrispettivo specifico, sono escluse dall'I.V.A. (art. 4, comma 4 e comma 6 del D.P.R. 633/1972);

l le cessioni di pubblicazioni delle Associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di Promozione Sociale e di formazione extrascolastica, effettuate nei confronti dei propri associati verso pagamento di un corrispettivo specifico, sono escluse dall'I.V.A. (art. 4, comma 4 e comma 6 del D.P.R. 633/1972);

l per poter usufruire delle suddette agevolazioni, gli Enti Non Commerciali di tipo associativo devono rispettare le cosiddette “clausole antielusive”:

a) è vietata la distribuzione anche indiretta degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge;

b) in caso di scioglimento per qualunque causa è obbligatorio devolvere il patrimonio ad altra Associazione con analoghe finalità o scopi di pubblica utilità;

c) bisogna garantire una disciplina uniforme del rapporto associativo favorendo la partecipazione continuativa e non temporanea degli associati a cui deve essere sempre permesso il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli Organi Sociali (amministratori e revisori dei conti);

d) è obbligatorio redigere e approvare annualmente un Rendiconto economico-finanziario inteso come uno strumento di trasparenza e di controllo interno, per gli associati, ed esterno, per gli Enti pubblici, le imprese privati e i singoli cittadini, e che rappresenti in modo corretto la gestione economica e finanziaria dell’Associazione;

e) gli amministratori devono essere eleggibili liberamente, ci deve essere il voto singolo, deve essere garantita la sovranità dell’Assemblea dei Soci, devono essere chiaramente definiti i criteri di ammissione ed esclusione degli associati, devono essere definiti criteri e forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative delibere, dei Bilanci e dei Rendiconti;

f) è vietata la trasmissibilità e la rivalutabilità delle quote associative;

l le attività di natura spettacolistica sono assoggettate generalmente all'I.V.A. in modo ordinario (aliquota del 20%) con alcune eccezioni come gli spettacoli cinematografici in circoli e sale private, gli spettacoli teatrali, le attività circensi e spettacolo viaggiante, burattini e marionette che hanno l'aliquota del 10%.

- Per quanto riguarda l'I.R.A.P., Imposta sulle Attività Produttive, regolamentata dal Decreto Legislativo n°446/1997, è importante ricordare quanto segue:

l l'I.R.A.P. si paga nell'ambto dell'esercizio abituale di una attività, autonomamente organizzata, diretta a produrre o scambiare beni o a prestare servizi anche se tale attività non ha carattere commerciali;

l i soggetti passivi che devono pagare l'I.R.A.P. sono le società commerciali di tutti i tipi, le società cooperative, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, gli Enti Non Commerciali, gli Enti pubblici;

l la base imponibile su cui calcolare l'imposta per gli Enti Non Commerciali che non svolgono attività commerciale, è determinata seguendo il cosiddetto metodo “retributivo”, cioè l'ammontare delle retribuzioni che spettano al personale dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative e a progetto, e i compensi erogati per attività di lavoro autonomo non abituali; nel caso di svolgimento anche di attività commerciale, per quest'ultima si fa riferimento ad un metodo di calcolo dell'imposta legato a sostanzialmente al “valore e costi della produzione”.

Elementi generali di carattere contabile e amministrativo relative alle ASSOCIAZIONI.

- Nel caso in cui un Ente Non Commerciale eserciti attività commerciale è obbligatorio tenere una contabilità separata rispetto a quella dell’attività istituzionale.

- Nel caso di costi o spese promiscue, relativi cioè a beni o servizi utilizzati sia nell’attività commerciale, sia in quella istituzionale, sono deducibili dal reddito imponibile per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili usati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione, anche finanziaria, per la parte del loro ammontare che corrisponde al suddetto rapporto.

- Per gli Enti Non Commerciali che esercitano attività commerciale, al fine di determinare il reddito d’impresa, è possibile utilizzare un “regime forfetario” al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) deve essere utilizzata la “contabilità semplificata”;

b) il volume annuo di ricavi deve essere inferiore a € 309.874,14 nel caso di svolgimento di prestazione di servizi, o inferiore a € 516.456,90 nel caso di svolgimento di altre attività;

c) il reddito imponibile viene calcolato attraverso “coefficienti di redditività” progressivi per scaglioni di proventi: nel caso di prestazione di servizi fino ad un volume di affari annuo di € 15.493,71 il coefficiente è del 15%, da € 15.493,71 a € 309.874,14 il coefficiente è del 25%; nel caso di altre attività fino ad un volume di affari annuo di € 25.822,84 il coefficiente è del 10%, da € 25.822,84 a € 516.456,90 il coefficiente è del 15%.

- Un particolare “regime forfetario” sempre al fine di determinare il reddito d’impresa per il calcolo delle Imposte Dirette e Indirette è previsto, in base alla Legge n°398/1991, per le Associazioni sportivo-dilettantistiche, per le Associazioni senza scopo di lucro e per le Associazioni “pro-loco” al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il volume d’affari annuo di natura commerciale non deve aver superato nel periodo d’imposta precedente il valore di € 309.874,14;

b) il reddito imponibile viene calcolato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciale il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le eventuali plusvalenze patrimoniali.

- Sotto il profilo civilistico l'obbligo della tenuta delle scritture contabili, indicate dagli articoli n°2214 e seguenti del Codice Civile, è previsto esclusivamente per i soggetti che esercitano attività di impresa commerciale ai sensi dell'articolo n°2195 del Codice Civile, mentre nessun obbligo in tal senso è previsto per chi non assume la qualificazione di imprenditore commerciale;

- per gli Enti Non Commerciali, come le Associazioni, l'obbligo giuridico di tenere le scritture contabili dipende dalla circostanza se questi assumono o meno la qualificazione di imprenditori commerciali;

- un Ente Non Commerciale è, quindi, obbligato ad avere una apposita contabilità esclusivamente con riferimento alla eventuale attività commerciale esercitata, mentre non c'è nessun obbligo in tal senso per l'attività istituzionale;

- per l’eventuale attività commerciale esercitata gli Enti Non Commerciali hanno l’obbligo di tenere una contabilità separata rispetto all’attività istituzionale (articolo n°109 del T.U.I.R.).

- La contabilità ordinaria, prevista per gli Enti Non Commerciali con un volume annuo di ricavi superiore a € 309.874,14 per prestazione di servizi, oppure superiore a € 546.456,90 per altre attività, consiste nel calcolare il reddito imponibile nei modi previsti per le società commerciali e nella tenuta obbligatoria dei seguenti documenti e scritture contabili:

a) Libro Giornale: è un registro dove devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa, come le vendite, gli acquisti, i pagamenti, le riscossioni, ecc. (art. 14, comma 1, lettera a) del D.P.R. n°600/1973 – articoli n°2214, 2215 e 2216 del Codice Civile);

b) Libro degli Inventari: è un registro dove devono essere riportati l’indicazione e la valutazione del valori e beni attivi e passivi dell’impresa esercitata, nonché le attività e passività appartenenti all’Ente Non Commerciale ma estranee all’esercizio di impresa; inoltre, nell’inventario annuale devono essere trascritti il Bilancio contabile con chiara indicazione degli utili o delle perdite conseguite per ogni esercizio (articolo n°2217 del Codice Civile);

c) Registro dei Beni Ammortizzabili: è un registro dove devono essere indicati per ciascun bene immobile e bene mobile iscritto in pubblici registri l’anno di acquisto, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento, la quota annuale di ammortamento con il relativo coefficiente; per beni diversi da quelli immobili e mobili le informazioni riportate possono essere fornite con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento;

d) Scritture Ausiliarie di Magazzino: tali scritture devono essere tenute a partire dal secondo anno successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze risultino superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e € 1.032.913,80; le informazioni da trascrivere riguardano le quantità in entrata ed in uscita di merci, semilavorati, prodotti finiti e materie prime (articolo n°14, comma 4, lettera d) del D.P.R. n°600/1973);

e) Scritture dei Sostituti di Imposta: tali scritture sono obbligatorie anche per gli Enti Non Commerciali quando, anche se non svolgono attività commerciale, hanno lavoratori dipendenti e autonomi per i quali effettuano ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale ad essi corrisposti; le scritture consistono nella integrazione del Libro Matricola e del Libro Paga e nella redazione annuale del Modello 770 (articolo n°21 primo comma, e articolo n°23 del D.P.R. n°600/1973);

f) Registri relativi alla contabilità I.V.A. (D.P.R. n°633/1972): gli Enti Non Commerciali che svolgono attività commerciale con operazioni rilevanti ai fini I.V.A. devono tenere alcuni libri obbligatori, cioè il Registro delle fatture di vendita (dove vengono registrate le fatture emesse a clienti), il Registro dei corrispettivi (dove vengono registrati essenzialmente gli incassi documentati da scontrino o ricevuta fiscale), e il Registro delle fatture di acquisto (dove vengono registrate le fatture ricevute dai fornitori).

- La contabilità semplificata, prevista ai sensi dell’articolo n°18 del D.P.R. n°600/1973 per gli Enti Non Commerciali che svolgono attività di impresa con un volume annuo di ricavi non superiore a € 309.874,14 per prestazione di servizi, oppure non superiore a € 546.456,90 per altre attività, consiste nel calcolare il reddito imponibile nei modi previsti per le imprese di minori dimensioni, o anche con il cosiddetto “regime forfetario”, e nella tenuta obbligatoria solo dei seguenti documenti e scritture contabili: Registro delle fatture di acquisto, Registro delle fatture di vendita, Registro dei corrispettivi.

- Gli Enti Non Commerciali in contabilità semplificata che svolgono una attività d’impresa con un volume annuo di ricavi non superiore a € 15.493,71 per prestazione di servizi, oppure non superiore a € 25.822,84 per altre attività, possono calcolare il reddito imponibile con il cosiddetto “regime forfetario” basato sulla applicazione di determinati coefficienti di reddito e non sull’aggregazione dettagliata di tutte le voci di costo e di ricavo (comma 3, articolo n°20 del D.P.R. n°600/1973, articolo n°8 del D. Lgs. n°460/1997, articolo n°109-bis del D.P.R. n°817/1986, articolo n°3, comma 166 della Legge n°662/1996).

- gli Enti Non Commerciali devono prevedere l’indicazione nei propri Statuti l’obbligo di redigere a approvare ogni anno i seguenti ulteriori documenti:

a) un rendiconto economico e finanziario relativo all’attività commerciale svolta in un determinato esercizio contabile (ma è consigliabile un rendiconto anche per l’attività istituzionale), una sorta di Bilancio determinato dalla rilevazione sistematica e regolare di tutte le operazioni svolte nell’ambito dell’attività commerciale (articolo n°5 del D. Lgs. n°460/1997, articolo n°111 del D.P.R. n°871/1986);

b) un apposito rendiconto per le attività di raccolta fondi, svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, attraverso l’offerta di beni di modico valore, al fine di assicurare la tutela della pubblica fede da possibili abusi, e dal quale risultino in modo chiaro e trasparente, anche per mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative ad ogni attività di raccolta fondi realizzata (articolo n°8 del D. Lgs. n°460/1997, articolo n°20, comma 2, e articolo n°22 del D.P.R. n°600/1973).

- Il Codice Civile non impone uno schema obbligatorio per il rendiconto economico e finanziario degli Enti Non Commerciali, come fa ad esempio per le società private; gli Enti Non Commerciali sono, quindi, liberi di adottare qualsiasi schema desiderino a patto che rispettino i principi contabili di chiarezza, rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico di esercizio (articolo n°5, comma 2, e articolo n°15, comma 1 del D.P.R. n°600/1973, articoli n°2423, 2423-bis e articolo n°2426 del Codice Civile).

Elementi generali di analisi contabile e programmazione-elaborazione piani economici e finanziari relative alle ASSOCIAZIONI.

- per le Associazioni in fase di programmazione delle attività ed elaborazione di piani economici e finanziari è fondamentale considerare i seguenti elementi:

a) ogni schema e piano elaborato deve partire dall'elencazione e dall'analisi delle risorse, tecniche, umane e finanziarie, a disposizione;

b) il risultato economico di un determinato esercizio contabile, utile o perdita, rappresenta un indicatore della gestione dell'attività svolta e va confrontato con la missione (finalità) istituzionale dell'Associazione; questo significa, ad esempio che una eventuale perdita può anche essere motivata da esigenze di gestione e non da una cattiva conduzione da parte degli Amministratori;

c) è importante evidenziare se ci sono risorse “vincolate”, cioè subordinate a determinati utilizzi decisi ad esempio da donatori esterni (pubblici o privati), o da scelte stesse dei soci e/o degli Amministratori dell'Associazione, e risorse “libere”, cioè a completa disposizione e utilizzo da parte dei soci e degli Amministratori a secondo degli scopi e delle varie attività realizzate;

d) è utile suddividere la propria organizzazione interna in “aree operative” come le seguenti:

  1. area dell'attività tipica o istituzionale: si tratta del comparto organizzativo dove viene realizzata l'attività legata espressamente alle finalità istituzionali indicate nello Statuto sociale;
  2. area promozionale e di raccolta fondi: si tratta del comparto organizzativo dove vengono realizzate le attività finalizzate al tentativo di ottenere contributi e donazioni al fine di raccogliere risorse finanziarie sia per gli scopi istituzionali, sia per determinati e specifici progetti;
  3. area di gestione finanziaria e patrimoniale: si tratta del comparto organizzativo dove ci si occupa di controllare i flussi finanziari in entrata e in uscita e le movimentazioni del patrimonio o fondo associativo;
  4. area di natura straordinaria : si tratta del comparto organizzativo dove si organizzano tutte quelle attività non consuete e standardizzate ma altrettanto importanti sia per i contenuti che per le finalità, come ad esempio la partecipazione a fiere, manifestazioni, convegni, o interventi a copertura di situazioni di emergenza operativa;
  5. area di supporto generale : si tratta del comparto organizzativo dove si svolgono le attività di direzione e amministrazione dell'Associazione, al fine di organizzare e gestire al meglio le risorse umane, tecniche, finanziarie a disposizione.

e) è importante evidenziare quanto le attività e i risultati conseguiti derivino da operazioni svolte direttamente con gli associati, e se e quanto derivino da operazioni con persone esterne all'Associazione;

f) per una organizzazione sostanzialmente “semplice” e di ridotte dimensioni come quella di tipo associativo, è molto utile utilizzare una analisi preventiva e consuntiva dei cosiddetti “flussi finanziari” che evidenzia anche risultati parziali, mensili o trimestrali, con l'obiettivo di raggiungere sempre l'equilibrio tra entrate e uscite;

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