1 - Cosa si deve fare per diventare O.N.L.U.S. ?
- L’acronimo O.N.L.U.S. significa Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ed è una “qualificazione”, cioè un titolo che possono assumere alcune organizzazioni senza scopo di lucro già esistenti.
- Le caratteristiche fondamentali che riguardano le O.N.L.U.S. sono le seguenti:
1) la normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n°460 del 4 dicembre 1997;
2) sotto il profilo soggettivo possono assumere la qualifica di Onlus le seguenti organizzazioni:
a) le Associazioni i Comitati,
b) le Fondazioni,
c) le Società Cooperative,
d) tutti gli altri enti di carattere privato con o senza riconoscimento, cioè personalità giuridica (tra cui le I.P.A.B. private);
3) alcune organizzazioni sono automaticamente già qualificate come Onlus, cioè sono “Onlus di diritto” per il solo fatto che rispettano determinate leggi che le disciplinano; esse sono:
a) le Organizzazioni di Volontariato disciplinate dalla Legge n°266/1991,
b) le Organizzazioni Non Governative disciplinate dalla Legge n°49/1987,
c) le Cooperative Sociali e i loro Consorzi disciplinati dalla Legge n°381/1991;
4) per alcune organizzazioni, invece, è impossibile acquisire la qualifica di Onlus, e questo avviene per:
a) gli Enti Pubblici (tra cui le I.P.A.B. pubbliche),
b) le Società Commerciali diverse dalla Società Cooperative,
c) gli Enti conferenti, come le Fondazioni Bancarie disciplinate dalla Legge n°218/1990,
d) i partiti e movimenti politici,
e) le organizzazioni sindacali,
f) le associazioni dei datori di lavoro,
g) le associazioni di categoria.
5) sotto il profilo oggettivo le Onlus devono operare per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e questo si concretizza nello svolgimento obbligatorio di attività comprese nei seguenti settori:
a) assistenza sociale e socio-sanitaria,
b) assistenza sanitaria,
c) beneficenza,
d) istruzione,
e) formazione,
f) sport dilettantistico,
g) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico,
h) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,
i) promozione della cultura e dell’arte,
j) tutela dei diritti civili,
k) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
6) La finalità di solidarietà sociale si concretizza quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte sono dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari (anche socie delle organizzazioni Onlus se si trovano nello stato di svantaggio),
b) componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.
7) Le attività svolte da una Onlus si distinguono in attività istituzionali, quando sono rivolte a persone svantaggiate, e attività connesse, quando non sono rivolte a persone svantaggiate;
8) Per alcune delle attività elencate al punto 5) la finalità di solidarietà sociale è già implicita nell’attività stessa (cioè non possono essere svolte se non a favore di persone svantaggiate), mentre per le altre attività deve essere chiaramente verificato che si rivolgono a persone svantaggiate; nello specifico la suddivisione è la seguente:
a) sono sempre attività istituzionali (cioè, senza la verifica delle condizioni di svnataggio dei destinatari):
· assistenza sociale e socio-sanitaria,
· beneficenza,
· tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico,
· tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,
· ricerca scientifica di particolare interesse sociale,
· promozione della cultura e dell’arte finanziate dallo Stato;
b) sono attività istituzionali (solo se rivolte a persone svantaggiate):
· assistenza sanitaria,
· istruzione,
· formazione,
· sport dilettantistico,
· promozione della cultura e dell’arte,
· tutela dei diritti civili;
c) sono attività connesse (se non rivolte a persone svantaggiate):
· assistenza sanitaria,
· istruzione,
· formazione,
· sport dilettantistico,
· promozione della cultura e dell’arte,
· tutela dei diritti civili.
9) Inoltre le Onlus devono:
a) redigere obbligatoriamente il Bilancio o rendiconto economico e finanziario al fine di offrire una maggiore qualità delle informazioni relative alle attività dell’organizzazione,
b) rispettare il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione al fine di rispettare il fine non lucrativo; gli utili o avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse,
c) in caso di scioglimento devolvere il patrimonio residuo ad altre Onlus o per fini di pubblica utilità,
d) al momento della costituzione iscriversi presso l’Anagrafe delle Onlus presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.
10) A fronte di tutte le condizioni obbligatorie sopra elencate, le Onlus godono dei seguenti vantaggi di carattere fiscale:
a) le attività istituzionali, finalizzate come già detto al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate, sono decomercializzate, cioè considerate non rientranti nel campo della produzione del reddito di impresa; questo significa che per tali attività le Onlus non pagano imposte sul reddito e non sono tenute ad adempimenti di carattere amministrativo e contabile tipici per le società commerciali e per le cooperative,
b) anche per le attività connesse a quelle istituzionali le Onlus non pagano imposte sul reddito, ma per esse, contrariamente a quanto avviene per le attività istituzionali, sono tenute ad adempimenti di carattere amministrativo e contabile tipici per le società commerciali e per le cooperative,
c) le erogazioni liberali fatte, per mezzo banca, posta, assegni o carte di credito, da privati alle Onlus possono essere detratte dalle imposte sul reddito con aliquota del 19% e tetto massimo di € 2.065, 83,
d) le erogazioni liberali fatte da imprese commerciali a favore di Onlus possono essere detratte dalle imposte sul reddito fino al 2% del reddito di impresa dichiarato o fino ad un tetto massimo di € 2.065, 83,
Conclusione: per “essere Onlus” bisogna:
a) essere una delle organizzazioni senza scopo di lucro che possono assumere tale qualifica, o essere nella tipologia delle cosiddette “Onlus di diritto” come le O.d.V., le O.N.G. o le Cooperative Sociali;
b) accettare di svolgere le attività obbligatorie imposte dalla Legge di riferimento, con il fine di solidarietà sociale, senza scopo di lucro e a favore di soggetti svantaggiati;
c) redigere uno Statuto in forma “rigida” secondo quanto indicato dalla Legge di riferimento;
d) iscriversi ad un particolare Registro tenuto dall’Agenzia delle Entrate.
2 – Nel caso di attività commerciale come si può gestire la quota del 51% ?
Un'associazione che svolge attività commerciale deve assolutamente evitare che tale attività sia prevalente rispetto a quella istituzionale (cioè, non commerciale); il confronto tra le due attività, e quindi la non prevalenza di quella commerciale rispetto a quella istituzionale si misura attraverso alcuni specifici criteri (indicati dall'articolo n°111-bis, comma 2, del T.U.I.R.):
- prevalenza o meno delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle altre attività;
- prevalenza o meno dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni e prestazioni afferenti alle attività istituzionali;
- prevalenza o meno dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative (tra i contributi vanno comunque esclusi quelli percepiti per lo svolgimento di attività aventi finalità sociale in regime di convenzione o accreditamento con Enti pubblici);
- prevalenza o meno delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.
Nel concreto si tratta di tenere sempre sotto controllo i costi e i ricavi, le entrate e le uscite, sia commerciali che istituzionali, facendo sempre un confronto tra le due diverse attività, così da evitare di “scoprire” magari solo a fine anno che l'area commerciale supera quella istituzionale ...Il controllo si fa attraverso una regolare gestione contabile e di rendicontazione di tutte le spese e di tutti i proventi.
3 – Il Codice Fiscale, a che cosa serve ?
Il Codice Fiscale è un codice identificativo che viene assegnato dalla Amministrazione Finanziaria dello Stato (nello specifico dalla Agenzia delle Entrate locale dove risiede la persona fisica o ha sede la persona giuridica) a tutti i soggetti, fisici e giuridici, residenti e/o operanti in Italia, al fine di una precisa identificazione al fine del pagamento di imposte e tasse e, per quanto riguarda una Associazione, al di là dello svolgimento o meno di attività commerciale.
Nel momento in cui una Associazione porta il proprio Atto Costitutivo e Statuto per la registrazione presso l'Ufficio del Registro (o tantopiù se si costituisce per rogito notarile), ottiene conseguentemente l'attribuzione del Codice Fiscale che la accompagnerà per tutta la propria esistenza,
4 – Lo Statuto: è possibile modificarlo ?
Per una Associazione è sempre possibile modificare lo Statuto seguendo alcune regole fondamentali che si possono riassumere nelle seguenti:
- la modifica dello Statuto è un atto di straordinaria amministrazione che compete esclusivamente alla Assemblea dei Soci che, quindi, deve essere appositamente convocata e che dovrà deliberare in merito seguendo le maggioranze di voto appositamente indicate nello Statuto stesso;
- se l'Associazione non è stata costituita davanti ad un notaio, l'Assemblea straordinaria di modifica dello Statuto si svolgerà con i soli soci, altrimenti è indispensabile la presenza del notaio che funge da segretario ufficiale della Assemblea stessa;
- il socio che non condivide le modifiche dello Statuto ma che si trova in minoranza è comunque obbligato ad accettarle; in ogni modo è libero di recedere dall'Associazione.
5 – Che cosa può fare un'associazione ? Un'associazione anche non riconosciuta, può comprare o affittare immobili purché rispetti la Legge, non faccia del danno e sia conforme allo Statuto ?
L'Associazione, sia riconosciuta che non riconosciuta, è caratterizzata dall'elemento personale: un insieme di soggetti si uniscono e si attivano per uno scopo comune, dandosi delle regole di gestione indicate nello Statuto.
L'Associazione non riconosciuta, che non è soggetta ad alcun controllo amministrativo esterno (Enti pubblici) ad essa (all'interno sono i soci ad auto determinarsi e controllarsi), sia in fase di costituzione che durante la propria esistenza, può fare sostanzialmente qualsiasi attività a patto che si muova nei limiti dettati dalle norme imperative di ordine pubblico, del buon costume e per finalità che non siano vietati dalla legge penale (sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici con organizzazione di carattere militare).
L'Associazione riconosciuta è invece sottoposta ad un controllo pubblico di carattere amministrativo, sia in fase di costituzione (nasce per atto pubblico davanti ad un Notaio), che durante la propria esistenza, ma anch'essa può fare sostanzialmente qualsiasi attività a patto che rispetti gli stessi limiti inderogabili sopra indicati.
Le Associazioni, sia riconosciute che non riconosciute, possono acquistare immobili e affittarli, possono accettare donazioni, eredità testamentari e contributi sia pubblici che privati; è fondamentale, comunque, che tali possibilità siano indicate nello Statuto e avvengano mediante caratteri di trasparenza e con la necessaria documentazione (contratti di acquisto o di locazione di immobili, ricevute per donazioni e contributi, atti notarili per i testamenti, ecc.). Sta agli Amministratori delle Associazioni verificare che questi atti siano possibili dal punto di vista giuridico (cioè previsti dallo Statuto), che dal punto di vista tecnico ed economico (ci sono le risorse per acquistare immobili, oppure i canoni di locazione sono utilizzati correttamente); sugli Amministratori e il loro operato vigila comunque l'Assemblea dei Soci per le Associazioni non riconosciute e, per quelle riconosciute, anche le Amministrazioni Pubbliche di riferimento (Prefettura, Regione e Guardia di Finanza).
6 – E' possibile svolgere attività di cooperazione internazionale senza costituirsi in O.N.G. ?
Una Associazione può svolgere attività di cooperazione internazionale senza obbligatoriamente costituirsi come O.N.G., però, in tal caso, non può ricevere i contributi e finanziamenti appositamente dedicati che il Ministero degli Affari Esteri italiano, l'Unione Europea e altri Enti pubblici, come ad esempio le Regioni, mettono a disposizione per la realizzazione di programmi di intervento e assistenza nei Paesi in Via di Sviluppo.
Comunque, per ottenere il riconoscimento di idoneità per attività di cooperazione internazionale dal Ministero Affari Esteri, una Associazione che voglia diventare O.N.G. Deve, tra le altre cose, documentare esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni in rapporto ai Paesi in Via di Sviluppo.
7 – Come partecipare ai bandi di assegnazione dei fondi pubblici ?
Una Associazione che intenda partecipare alla assegnazione di fondi pubblici deve sostanzialmente seguire queste indicazioni di massima:
- tenere contatti frequenti e regolari con gli Enti pubblici con i quali intende operare e dai quali ricevere eventuali fondi (Regione, Provincia, Comune, U.L.S.S., Ministeri, ecc.); il contatto può essere diretto con funzionari, dirigenti o impiegati di tali Enti, o attraverso contatti di tipo telefonico e internet visitando i loro siti;
- verificare se gli eventuali fondi vengono assegnati per mezzo di “gare” con relativo “bando di gara” (è un documento che stabilisce le condizioni obbligatorie per partecipare alla gara e, in questo caso, l'Associazione deve verificare se ha tutti i requisiti richiesti), o per mezzo di assegnazione diretta (in qual caso si tratta di definire le condizioni direttamente con l'Ente pubblico);
- fare una adeguata campagna di informazione verso gli Enti pubblici per far sapere loro dell'esistenza e delle attività svolte dalla Associazione (inviare periodicamente lettere, documenti informativi e altro materiale che parli della Associazione, organizzare convegni, seminai, feste a cui invitare i rappresentati degli Enti pubblici, ecc.);
- dotarsi di un apposito “ufficio raccolta fondi pubblici e privati” dove alcune persone della Associazione sono incaricate di occuparsi appositamente di tali attività svolgendo tutte le mansioni sopra indicate.
8 – Enti pubblici: Comune, Provincia, Regione. A quali assessorati rivolgersi ? (Sevizi Sociali, Cultura, ecc.) ?
Una Associazione che intenda operare con Enti pubblici deve rivolgersi a determinati uffici sostanzialmente in base alle attività che svolge, ad esempio:
- Assessorato alla cultura presso Regione, Province e Comuni per le Associazioni di natura culturale;
- Assessorato ai Servizi Sociali presso Regione e Comuni (la Provincia non è competente in materia) e Direzione dei Servizi Sociali delle U.L.S.S. per le Associazioni che svolgono attività di assistenza, cura, accompagnamento, animazione, partecipazione sociale di cittadini e soggetti svantaggiati;
- Assessorato alle Politiche del Lavoro delle Province per le Associazioni che si occupano di inserimento lavorativo o di accompagnamento al lavoro di cittadini e persone svantaggiate;
- Assessorato allo Sport presso Regione e Comuni per le Associazioni che si occupano di attività sportiva;
- Assessorato ai Beni culturali e architettonici presso Regione, Province e Comuni per le Associazioni che si occupano di attività di attività di restauro e tutela dei beni architettonici;
- Assessorato al Commercio presso Comuni per le Associazioni che svolgono (ovviamente in via non prevalente) attività commerciale;
- Ministero degli Affari Esteri, Assessorato alle Politiche Internazionali di Regione, Province e Comuni per le Associazioni che si occupano di cooperazione internazionale.
9 – Attività di sponsorizzazione. Il contratto di sponsorizzazione è considerato attività commerciale (per l'esposizione del marchio, logo o altro materiale pubblicitario si riceve denaro da parte dell'impresa).
Il contratto di sponsorizzazione è un atto di natura sempre commerciale in base al quale un soggetto (in questo caso l'Associazione) si obbliga ad esporre/divulgare/manifestare il marchio o logo (o denominazione sociale) di un altro soggetto (in genere una impresa commerciale privata) presso la propria sede, o presso materiale utilizzato nelle attività svolte (magliette, divise, documenti cartacei, ecc.), a fronte di un corrispettivo in denaro concordato tra le parti. Il contratto, così strutturato, è vincolante per entrambe le parti con reciproci diritti e doveri da rispettare come ad esempio una scadenza temporale di tale accordo.
Diverso è invece il caso in cui, ad esempio, una Associazione riceva un contributo a sostegno delle proprie attività istituzionali da parte di un Ente pubblico o privato, e questi chieda di pubblicizzare tale azione usando la formula “con il contributo” o “con la partecipazione di ..”
10 – Differenze tra donazione e contributi.
Per “donazione” generalmente si intende un atto di liberalità di parte di un soggetto pubblico o privato che, per sostenere una Associazione e/o le sue attività istituzionali, decide di offrire del denaro o dei beni materiali senza nessun vincolo o obbligo.
Per “contributo” generalmente si intende l'atto, da parte di un soggetto pubblico o privato, di donare una somma di denaro ad una Associazione per sostenere o realizzare una determinata e ben definita attività o servizio che tale Associazione svolge, o intende svolgere, e per la quale sta chiedendo aiuto; è una forma di sostegno, quindi, “mirata” ad una determinata attività o servizio, e non generalmente offerta all'Associazione.
11 – I registri contabili che deve tenere un'Associazione.
- Sotto il profilo civilistico l'obbligo della tenuta delle scritture contabili, indicate dagli articoli n°2214 e seguenti del Codice Civile, è previsto esclusivamente per i soggetti che esercitano attività di impresa commerciale ai sensi dell'articolo n°2195 del Codice Civile, mentre nessun obbligo in tal senso è previsto per chi non assume la qualificazione di imprenditore commerciale;
- per gli Enti Non Commerciali, come le Associazioni, l'obbligo giuridico di tenere le scritture contabili dipende dalla circostanza se questi assumono o meno la qualificazione di imprenditori commerciali;
- un Ente Non Commerciale è, quindi, obbligato ad avere una apposita contabilità esclusivamente con riferimento alla eventuale attività commerciale esercitata, mentre non c'è nessun obbligo in tal senso per l'attività istituzionale;
- per l’eventuale attività commerciale esercitata gli Enti Non Commerciali hanno l’obbligo di tenere una contabilità separata rispetto all’attività istituzionale (articolo n°109 del T.U.I.R.).
- La contabilità ordinaria, prevista per gli Enti Non Commerciali con un volume annuo di ricavi superiore a € 309.874,14 per prestazione di servizi, oppure superiore a € 546.456,90 per altre attività, consiste nel calcolare il reddito imponibile nei modi previsti per le società commerciali e nella tenuta obbligatoria dei seguenti documenti e scritture contabili:
e) Libro Giornale: è un registro dove devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa, come le vendite, gli acquisti, i pagamenti, le riscossioni, ecc. (art. 14, comma 1, lettera a) del D.P.R. n°600/1973 – articoli n°2214, 2215 e 2216 del Codice Civile);
f) Libro degli Inventari: è un registro dove devono essere riportati l’indicazione e la valutazione del valori e beni attivi e passivi dell’impresa esercitata, nonché le attività e passività appartenenti all’Ente Non Commerciale ma estranee all’esercizio di impresa; inoltre, nell’inventario annuale devono essere trascritti il Bilancio contabile con chiara indicazione degli utili o delle perdite conseguite per ogni esercizio (articolo n°2217 del Codice Civile);
g) Registro dei Beni Ammortizzabili: è un registro dove devono essere indicati per ciascun bene immobile e bene mobile iscritto in pubblici registri l’anno di acquisto, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento, la quota annuale di ammortamento con il relativo coefficiente; per beni diversi da quelli immobili e mobili le informazioni riportate possono essere fornite con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento;
h) Scritture Ausiliarie di Magazzino: tali scritture devono essere tenute a partire dal secondo anno successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze risultino superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e € 1.032.913,80; le informazioni da trascrivere riguardano le quantità in entrata ed in uscita di merci, semilavorati, prodotti finiti e materie prime (articolo n°14, comma 4, lettera d) del D.P.R. n°600/1973);
i) Scritture dei Sostituti di Imposta: tali scritture sono obbligatorie anche per gli Enti Non Commerciali quando, anche se non svolgono attività commerciale, hanno lavoratori dipendenti e autonomi per i quali effettuano ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale ad essi corrisposti; le scritture consistono nella integrazione del Libro Matricola e del Libro Paga e nella redazione annuale del Modello 770 (articolo n°21 primo comma, e articolo n°23 del D.P.R. n°600/1973);
j) Registri relativi alla contabilità I.V.A. (D.P.R. n°633/1972): gli Enti Non Commerciali che svolgono attività commerciale con operazioni rilevanti ai fini I.V.A. devono tenere alcuni libri obbligatori, cioè il Registro delle fatture di vendita (dove vengono registrate le fatture emesse a clienti), il Registro dei corrispettivi (dove vengono registrati essenzialmente gli incassi documentati da scontrino o ricevuta fiscale), e il Registro delle fatture di acquisto (dove vengono registrate le fatture ricevute dai fornitori).
12 – L'Associazione senza scopo di lucro in linea generale non dovrebbe tenere nessun registro obbligatorio. Ma regolamenti successivi hanno stabilito che ci siano registri dei due organi fondamentali (assemblea dei soci e comitato o consiglio direttivo). L'unico registro obbligatorio è il Libro dei Soci. Diritto e doveri del socio sono stabiliti dall'Assemblea e dallo Statuto.
Il Codice Civile, che regolamenta dal punto di vista giuridico e legale le Associazioni sia riconosciute che non riconosciute, richiama come elementi caratteristici la figura degli associati (o soci) e il fatto che almeno una volta all'anno questi devono riunirsi in Assemblea per l'approvazione del bilancio/rendiconto preventivo e/o consuntivo, per la nomina degli Amministratori, per eventuali modifiche statutarie, per l'eventuale scioglimento anticipato, ecc.
Da qui si deduce che i Libri Sociali necessari per la vita ordinaria della Associazione sono almeno:
- il “Libro dei Soci” dove annualmente vengono annotate le persone che risultano socie avendo versato regolarmente le quote associative;
- il “Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei soci”, dove vengono registrati i verbali delle varie riunioni delle Assemblee dei soci con gli argomenti trattati e le decisioni prese.
E' evidente pensare che, in presenza di un organo di amministrazione come il Comitato Direttivo, ci debba essere anche il “Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo” che va gestito come quello delle Assemblee dei soci.
In caso di controllo interno da parte dei soci, ed esterno da parte di eventuali Enti pubblici, oltre allo Statuto che regolamenta la vita generale della Associazione, saranno proprio i suddetti libri a documentare lo svolgimento delle varie attività e atti compiuti e la loro regolarità e correttezza.
La normativa non prevede forme definite e standard di tali documenti, per cui in genere si fa riferimento a quanto in uso presso le imprese commerciali private.
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