Algunas de nuestras preguntas:

Cosa si deve fare per diventare O.N.L.U.S. ?

- L’acronimo O.N.L.U.S. significa Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ed è una “qualificazione”, cioè un titolo che possono assumere alcune organizzazioni senza scopo di lucro già esistenti.

- Le caratteristiche fondamentali che riguardano le O.N.L.U.S. sono le seguenti:

1) la normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n°460 del 4 dicembre 1997;

2) sotto il profilo soggettivo possono assumere la qualifica di Onlus le seguenti organizzazioni:

a) le Associazioni i Comitati,

b) le Fondazioni,

c) le Società Cooperative,

d) tutti gli altri enti di carattere privato con o senza riconoscimento, cioè personalità giuridica (tra cui le I.P.A.B. private);

3) alcune organizzazioni sono automaticamente già qualificate come Onlus, cioè sono “Onlus di diritto” per il solo fatto che rispettano determinate leggi che le disciplinano; esse sono:

a) le Organizzazioni di Volontariato disciplinate dalla Legge n°266/1991,

b) le Organizzazioni Non Governative disciplinate dalla Legge n°49/1987,

c) le Cooperative Sociali e i loro Consorzi disciplinati dalla Legge n°381/1991;

4) per alcune organizzazioni, invece, è impossibile acquisire la qualifica di Onlus, e questo avviene per:

a) gli Enti Pubblici (tra cui le I.P.A.B. pubbliche),

b) le Società Commerciali diverse dalla Società Cooperative,

c) gli Enti conferenti, come le Fondazioni Bancarie disciplinate dalla Legge n°218/1990,

d) i partiti e movimenti politici,

e) le organizzazioni sindacali,

f) le associazioni dei datori di lavoro,

g) le associazioni di categoria.

5) sotto il profilo oggettivo le Onlus devono operare per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e questo si concretizza nello svolgimento obbligatorio di attività comprese nei seguenti settori:

a) assistenza sociale e socio-sanitaria,

b) assistenza sanitaria,

c) beneficenza,

d) istruzione,

e) formazione,

f) sport dilettantistico,

g) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico,

h) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,

i) promozione della cultura e dell’arte,

j) tutela dei diritti civili,

k) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

6) La finalità di solidarietà sociale si concretizza quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte sono dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari (anche socie delle organizzazioni Onlus se si trovano nello stato di svantaggio),

b) componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

7) Le attività svolte da una Onlus si distinguono in attività istituzionali, quando sono rivolte a persone svantaggiate, e attività connesse, quando non sono rivolte a persone svantaggiate;

8) Per alcune delle attività elencate al punto 5) la finalità di solidarietà sociale è già implicita nell’attività stessa (cioè non possono essere svolte se non a favore di persone svantaggiate), mentre per le altre attività deve essere chiaramente verificato che si rivolgono a persone svantaggiate; nello specifico la suddivisione è la seguente:

a) sono sempre attività istituzionali (cioè, senza la verifica delle condizioni di svnataggio dei destinatari):

· assistenza sociale e socio-sanitaria,

· beneficenza,

· tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico,

· tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,

· ricerca scientifica di particolare interesse sociale,

· promozione della cultura e dell’arte finanziate dallo Stato;

b) sono attività istituzionali (solo se rivolte a persone svantaggiate):

· assistenza sanitaria,

· istruzione,

· formazione,

· sport dilettantistico,

· promozione della cultura e dell’arte,

· tutela dei diritti civili;

c) sono attività connesse (se non rivolte a persone svantaggiate):

· assistenza sanitaria,

· istruzione,

· formazione,

· sport dilettantistico,

· promozione della cultura e dell’arte,

· tutela dei diritti civili.

9) Inoltre le Onlus devono:

a) redigere obbligatoriamente il Bilancio o rendiconto economico e finanziario al fine di offrire una maggiore qualità delle informazioni relative alle attività dell’organizzazione,

b) rispettare il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione al fine di rispettare il fine non lucrativo; gli utili o avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse,

c) in caso di scioglimento devolvere il patrimonio residuo ad altre Onlus o per fini di pubblica utilità,

d) al momento della costituzione iscriversi presso l’Anagrafe delle Onlus presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.

10) A fronte di tutte le condizioni obbligatorie sopra elencate, le Onlus godono dei seguenti vantaggi di carattere fiscale:

a) le attività istituzionali, finalizzate come già detto al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate, sono decomercializzate, cioè considerate non rientranti nel campo della produzione del reddito di impresa; questo significa che per tali attività le Onlus non pagano imposte sul reddito e non sono tenute ad adempimenti di carattere amministrativo e contabile tipici per le società commerciali e per le cooperative,

b) anche per le attività connesse a quelle istituzionali le Onlus non pagano imposte sul reddito, ma per esse, contrariamente a quanto avviene per le attività istituzionali, sono tenute ad adempimenti di carattere amministrativo e contabile tipici per le società commerciali e per le cooperative,

c) le erogazioni liberali fatte, per mezzo banca, posta, assegni o carte di credito, da privati alle Onlus possono essere detratte dalle imposte sul reddito con aliquota del 19% e tetto massimo di € 2.065, 83,

d) le erogazioni liberali fatte da imprese commerciali a favore di Onlus possono essere detratte dalle imposte sul reddito fino al 2% del reddito di impresa dichiarato o fino ad un tetto massimo di € 2.065, 83,

Conclusione: per “essere Onlus” bisogna:

a) essere una delle organizzazioni senza scopo di lucro che possono assumere tale qualifica, o essere nella tipologia delle cosiddette “Onlus di diritto” come le O.d.V., le O.N.G. o le Cooperative Sociali;

b) accettare di svolgere le attività obbligatorie imposte dalla Legge di riferimento, con il fine di solidarietà sociale, senza scopo di lucro e a favore di soggetti svantaggiati;

c) redigere uno Statuto in forma “rigida” secondo quanto indicato dalla Legge di riferimento;

iscriversi ad un particolare Registro tenuto dall’A

No hay comentarios: