alcune norme da tenere a mente, oggetto delle nostre domande

COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Codice Civile

Libro Primo
Delle persone e della famiglia

Capo III
Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 36.
Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

Art. 37.
Fondo comune.

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.

Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Art. 38.
Obbligazioni.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.


Legge 7 dicembre 2000, n. 383

"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000

Art. 2.

(Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3.

(Atto costitutivo e statuto)

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Legge n. 266/1991

"Legge-quadro sul volontariato"

Art.2

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e

gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono

essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.


5 X MILLE

La misura del “5 per mille” è una delle novità, introdotte a titolo sperimentale per l’anno 2006, contenute nei commi da 337 a 340 della legge n. 266/95 - Finanziaria per il 2006. Si tratta della possibilità per il contribuente di destinare una parte dell’I.R.Pe.F. dovuta allo Stato al sostegno di attività di rilevanza sociale destinando la quota del 5 per mille dell’imposta a favore di queste tre tipologie di enti:

  • Onlus, ovvero tutte le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali (art. 7, c. 1, 2, 3 e 4 legge 383/2000) Associazioni riconosciute
  • Enti della ricerca scientifica e dell'Università
  • Enti della ricerca sanitaria

Per ciascuna tipologia è prevista la redazione di uno specifico elenco: per le Onlus e le associazioni di promozione sociale, curato dall'Agenzia delle Entrate, sarà formato sulla base delle domande di iscrizione (è necessario riscriversi, l’iscrizione dello scorso anno non fa testo essendo cambiate modalità e tipologie); per gli enti della ricerca scientifica e sanitaria, invece, saranno i dicasteri competenti - dell'Università e Ricerca e della Salute - a predisporre gli elenchi e a trasmetterli in via telematica all'Amministrazione finanziaria.

TURISMO SOCIALE

La disciplina amministrativa.

L’attività turistica svolta da associazioni senza fine di lucro la troviamo in due contesti normativi molto diversi tra loro, uno riferito alle associazioni, l’altro riferito specificamente all’attività turistica.

Nella Legge 7 dicembre 2000, n. 383 - al comma 3 dell’art.31 si legge:

Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati”.

Successivamente anche la legge di riforma del turismo, la Legge 29 marzo 2001, n.135, si è soffermata sulle attività turistiche svolte da associazioni, l’articolo 7 dopo aver stabilito quali sono le imprese e le professioni turistiche:

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione,la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.

…….

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE (che disciplina l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunità europea) nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n.90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.

10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle Unità Sanitarie Locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici), e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali”.

Nella sostanza sia l’art.31 della Legge 383/2000 che il comma 9 dell’art.7 della Legge 135/2001 ci dicono che le associazioni culturali senza fine di lucro possono svolgere attività turistica per i propri associati senza bisogno di ulteriore autorizzazione, rispettando le normative comunitarie riferite alle garanzie da fornire ai destinatari del servizio. Infatti, il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, dove definisce gli organizzatori di viaggi (art.3) e i venditori di viaggi (art.4) inserisce tra questi le associazioni senza scopo di lucro. Anche queste sono dunque tenute a redarre in forma scritta i contratti di vendita con tutte le indicazioni riguardo il viaggio (le spese a carico dell’acquirente, il percorso, i mezzi di trasporto, le visite, ecc), e dotarsi di adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile.

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