20 aprile 2008 II° incontro
La normativa italiana è vasta ed articolata, ma si può dividere in 2 settori regolamentari per quanto riguarda le tematiche relative all’associazionismo:
| ASSOCIAZIONI | SOCIETA’ COMMERCIALI |
| Settore civile. Non sono implicate transazioni di denaro. | Settore commerciale (scambio di beni e pagamento di servizi). Rientrano gli aspetti commerciali e fiscali (tasse). |
| Settore civile. Il codice civile (c.c.) regolamenta la vita privata dei cittadini. | Una legge fondamentale è il TUIR (testo unico imposte sui redditi). |
| La forma di aggregazione (prevista dalla legge italiana per fare attività civile, privata e libera) più semplice per almeno 2 cittadini (anche senza statuto o regolamento). Le attività previste sono “ideali”: cultura, sport, tempo libero, ricreazione, religione, sociale e mutuo aiuto. Senza scambio di denaro. | Se l’obiettivo è svolgere attività commerciali, allora l’aggregazione di 2 o più soggetti deve avere la forma di una società commerciale. |
| Senza scopo di lucro: l’associazione ha il fine di dare utilità, benessere (beni immateriali). L’associazione è una forma giuridica che deve svolgere attività non lucrative. | A fini di lucro: la società commerciale ha il fine di arricchire i soci (beni materiali). |
| Non pagano le tasse. | Le società commerciali pagano le tasse. |
| L’utile di fine esercizio viene accumulato per investire, fare nuove attività. | L’utile di fine esercizio viene redistribuito tra i soci-proprietari. |
è fondamentale chiarire sin dall’inizio qual è “lo scopo o finalità” dell’associazione: l’obiettivo, il fine, lo scopo che motiva l’aggregazione delle persone, anche per scegliere in maniera più appropriata la veste giuridica di questa.
Le associazioni
ATTIVITA’. L’associazione può svolgere qualsiasi attività, purché non comporti uno scambio di denaro, o si dovranno seguire determinate regole sotto enunciate. Per finanziare le attività associative occorrono quindi donazioni o si può fare fundraising.
Nella fornitura di beni si può chiedere un contributo volontario che non può essere imposto.
Le associazioni si dividono in 2 tipologie:
non riconosciute o riconosciute, dal punto di vista giuridico (per le società lucrative occorre un riconoscimento obbligatorio e quindi occorre registrare l’atto dal notaio).
L’associazione non riconosciuta prevede la responsabilità dei soci: questi garantiscono finanziariamente in rappresentanza dell’associazione. Es. se l’associazione contrae un debito, il creditore può esigere il credito da ogni socio. Senza riconoscimento si ha un’autonomia patrimoniale non perfetta.
Un solo obbligo: pagare l’imposta di registro.
Nelle associazioni riconosciute garantisce il fondo associativo (patrimonio); il funzionario pubblico locale decide a quanto deve ammontare il patrimonio: non c’è un ammontare fisso. Occorre fare una domanda in carta bollata alla Prefettura se si opera a livello nazionale. Se le attività sono limitate alla Regione lo si fa alla Giunta Regionale. In questo tipo di associazione si ha un’autonomia patrimoniale perfetta. Il riconoscimento dà maggiore sicurezza. Se si fa solo attività culturale, di solito il funzionario chiede tra 5.000 e 10.000 euro di patrimonio.
Es. le fondazioni bancarie danno contributi solo alle ass. riconosciute.
COME INTERCETTARE LE RISORSE?
- Quote associative. Obbligatorio versare ogni anno o la carica di socio decade automaticamente; il valore della quota è di norma stabilito liberamente dall’assemblea o dal comitato. I soci che non versano la quota non sono soci.
- Donazioni private. Il 5 per mille, per esempio.
- Donazioni pubbliche.
- Attività commerciali “marginali” à ci sono dei limiti. L’attività commerciale non deve superare il 49% dei liquidi che si gestiscono in un anno.
Condizioni perché un’attività sia considerata lucrativa (oltre allo scambio di beni e servizi in cambio di denaro) deve avere:
- organizzazione professionale
- continuità della vendita
- pubblicità dell’attività svolta
Quando sussistono tutte queste condizioni allora si tratta di un’attività lucrativa. Se mancano queste condizioni l’associazione può svolgere questa attività senza essere una società commerciale. Tuttavia, esiste una discrezione del controllore.
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Definite dalla L. 266/1991. La legge stabilisce che ogni ass. deve dimostrare con i comportamenti che è volontaria: i soci svolgono le attività liberamente e gratuitamente ed erogano solo servizi di solidarietà sociale, assistenza, servizio alla persona (niente culturale, ricreativo), si possono retribuire solo il segretario o direttore tecnico. Le ass. di volontariato possono ricevere denaro dalle amministrazioni pubbliche. E‘ obbligatorio iscriversi al registro regionale.
Si possono rimborsare le spese.
ONG
Definite dalla L. 49/1987. Nascono per fare cooperazione internazionale. Devono essere iscritte all’albo nazionale presso il MAE; solo queste possono ricevere contributi pubblici.
Si possono pagare i soci cooperatori se dimostrano sono presenti all’estero per svolgere attività di cooperai zone internazionale. Gli impiegati amministrativi devono essere in numero minore rispetto ai cooperanti all’estero.
ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE
Definite dalla L. 383/2000. Svolgono attività di socializzazione, di relazione, ludica, ricreativa. Anche in questo caso ci si deve iscrivere ai registri nazionali e regionali. I soci non possono avere uno stipendio: si fa volontariato. È possibile pagare persone esterne all’associazione.
ONLUS
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Dgls. 469/1997. E’ una qualità attribuibile a determinati enti e rappresenta agevolazioni fiscali. Tutte le tre categorie possono essere onlus. Anche le cooperative sociali (l.381/1991). Possono svolgere attività commerciale che non viene tassata. Ci si registra alla Agenzia regionale delle entrate.
Bilanci e rendiconti
Per lo svolgimento di attività lucrative, un’associazione senza fini di lucro non è obbligata a redigere bilanci. Se invece si svolge attività di raccolta fondi in manifestazioni per le quali c’è pubblicità, occorre fare un rendiconto.
Ci deve essere assoluta trasparenza nei movimenti di denaro che interssano l’associazione.
Conclusione
È assolutamente necessario saper definire esattamente lo scopo dell’associazione per scegliere la tipologia di associazione che si vuole avviare.
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